“Ai fini della ripetizione, è posto a carico dell’amministratore l’onere di provare gli esborsi effettuati nell’interesse del condominio, che integrano un fatto costitutivo della sua pretesa (art. 2697 c.c.). Sul punto, bisogna tener presente che egli non gode, salvo quanto previsto dagli artt. 1130 e 1135 c.c. in tema di lavori urgenti, di un generale potere di spesa, spettando all’assemblea condominiale il compito generale non solo di approvare il conto consuntivo, ma anche di valutare l’opportunità delle spese sostenute dall’amministratore; pertanto, solo un rendiconto validamente approvato dall’assemblea dei condomini e non successivamente impugnato rende incontestabile la registrazione tra i debiti di bilancio della voce relativa alle somme eventualmente indicate a titolo di restituzione delle anticipazioni eseguite dall’amministratore del condominio. In questa prospettiva, l’amministratore può provare il proprio credito attraverso la produzione della delibera di approvazione del rendiconto; tale credito, quindi, non può considerarsi liquido né esigibile senza un preventivo controllo da parte dell’assemblea. Pertanto, ove manchi l’approvazione del rendiconto, che costituisce riconoscimento del debito, l’amministratore deve provare in giudizio gli esborsi effettuati nell’interesse del condominio, attraverso gli ordinari strumenti processuali, mentre i condomini devono dimostrare di avere adempiuto all’obbligo di tenere indenne l’amministratore di ogni diminuzione patrimoniale in proposito subita”