La Corte di cassazione con sentenza del 07 maggio 2024 n. 12395 ha chiarito che l’interpretazione restrittiva promossa dall’Agenzia delle Entrate a partire dal 2011, attraverso la circolare 26/E è errata.
L’Amministrazione finanziariasosteneva che non fossero inclusi nell’ambito di applicazione del regime favorevole i contratti di locazione stipulati con conduttori che operano nell’ambito di attività d’impresa o professionale.
La Suprema Corte al contrario ha sentenziato che il locatore può optare per il regime della cedolare secca anche quando il conduttore stipuli il contratto di affitto per un immobile residenziale nell’ambito della propria attività professionale, per esempio la società che loca un immobile (di proprietà di una persona fisica) per l’uso abitativo dei propri dipendenti.
La conseguenza di questa importante sentenza è che la persona fisica, che concede in locazione un immobile ad uso abitativo al di fuori della attività di impresa e/o professionale,eventualmente svolta, può optare per la cedolare secca anche nell’ipotesi in cui il conduttore concluda il contratto di locazione ad uso abitativo nell’esercizio della sua attività professionale, atteso che l’esclusione di cui all’art. 3, sesto comma, D.Lgs. n. 23 del 2011 si riferisce esclusivamente alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate dal locatore nell’esercizio di una attività d’impresa o di arti e professioni.
Cassazione n. 12395 07 maggio 2024