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Maggio 22, 2024

CEDOLARE SECCA REDDITI MATURATI DAL 01 GENNAIO 2024

La legge 30 dicembre 2023, n. 213 (c.d. legge di bilancio 2024), ha introdotto modifiche alla disciplina fiscale delle locazioni brevi (articolo 1, comma 63, della legge di bilancio 2024).

L’aliquota della cedolare secca sulle locazioni brevi passa dal 21% al 26%. Tale innalzamento non dipende alla data di stipula del contratto, ma dal periodo di imputazione del canone.

La norma che ha elevato l’aliquota (art. 1 comma 63 della L. 213/2023) in vigore dal 1° gennaio 2024, non indicata alcuna data di conseguenza la nuova aliquota del 26% trova applicazione ai redditi maturati da tale data, indipendentemente dalla data di stipula dei predetti contratti e dalla percezione dei canoni (per i redditi fondiari per i redditi diversi vale il principio della tassazione per cassa).

Nella stessa circolare l’Agenzia ricorda che l’art. 4 del DL 50/2017 definisce locazioni brevi, i “contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare”.

Tali contratti non sono riconducibili a uno specifico schema contrattuale, ma hanno particolari caratteristiche di durata, massimo 30 giorni, i soggetti coinvolti sono persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’impresa, hanno per oggetto fabbricati abitativi e finalità che soddisfano esigenze abitative transitorie anche per finalità turistiche.

In caso di destinazione alla locazione breve di più di quattro appartamenti nel periodo di imposta, l’attività si presume – senza possibilità di prova contraria – esercitata nell’esercizio dell’impresa e non è, quindi, possibile applicare la disciplina delle locazioni brevi.

E’ possibile continuare applicare ancora l’aliquota del 21% “relativamente ai redditi riferiti ai contratti di locazione breve stipulati per una sola unità immobiliare per ciascun periodo d’imposta, a scelta del contribuente”.

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