Il DL 29 marzo 2024 n. 39, effettua un drastico taglio alle opzioni di sconto e cessione di cui all’art. 121 del DL 34/2020. Non sarà possibile effettuare le opzioni di sconto e di cessione comprese le spese sostenute da IACP, cooperative edilizie, le spese relative al bonus barriere architettoniche 75%, così pure per le opzioni delle spese relative a interventi che al 17 febbraio 2023 avevano presentato una CILAS o altro titolo edilizio a patto che alla data di entrata in vigore del nuovo decreto, non sia stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati” (art. 1 comma 5). Resta possibile effettuare le opzioni per le spese agevolate con il superbonus per interventi su immobili danneggiati da eventi sismici.
L’art. 2, disciplina inoltre le tempistiche di presentazione all’Agenzia delle Entrate delle comunicazioni di opzione esercitate su spese 2023 (e delle comunicazioni di “cessione differita” delle rate residue di spese 2020, 2021 o 2022), perché, oltre alla conferma, al comma 1, della esclusione dell’applicabilità dell’istituto della remissione in bonis, viene indicato il termine del 4 aprile 2024 per una loro sostituzione al fine di correggere gli eventuali errori commessi anche se in buona fede.
Nel 2024 sarà possibile esercitare le opzioni di sconto e cessione del credito:
– per le spese relative agli interventi agevolati con il superbonus o altri bonus edilizi effettuate da IACP, cooperative edilizie a proprietà indivisa, Onlus, APS o ODV, con CILAS o altro titolo edilizio presentato prima dell’entrata in vigore del nuovo decreto; fermo restando chenel caso di interventi in edilizia libera, prima di tale data devono essere stati avviati, oppure devono essere stati versati acconti a fronte di un accordo vincolante di fornitura;
– per le spese per interventi agevolati con il bonus eliminazione barriere 75% con titolo edilizio presentato prima del 30 dicembre 2023, fermo restando che, se si tratta di interventi in edilizia libera, prima di tale data devono essere stati avviati, oppure devono essere stati versati acconti a fronte di un accordo vincolante di fornitura; nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali a prevalente destinazione abitativa i predetti requisiti possono essere anche successivi al 30 dicembre 2023, purché precedenti all’entrata in vigore del nuovo decreto;
– per le spese per interventi diversi dai precedenti (ad esempio, interventi su edifici condominiali con superbonus 70%), relative a interventi con CILAS o altro titolo edilizio presentato prima del 17 febbraio 2023 e almeno una minima spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati, sostenuta prima della data di entrata in vigore del nuovo decreto.
La delibera di approvazione dei lavori su parti comuni di proprietà condominiale dovrà essere stata adottata in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto.