“L’uso della cosa comune da parte di ciascun partecipante è sottoposto dall’art. 1102 c.c. a due limiti fondamentali, consistenti nel divieto di alterare la destinazione della cosa comune e nel divieto di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto, con la conseguenza che a rendere illecito l’uso basta il mancato rispetto dell’una o dell’altra delle due condizioni, sicché anche l’alterazione della destinazione della cosa comune determinato non soltanto dal mutamento della funzione, ma anche dal suo scadimento in
uno stato deteriore (come accertato essersi verificato nel caso ìdi specie in base ad una sufficiente valutazione di merito insindacabile in questa sede), ricade sotto il divieto stabilito dall’art. 1102 c.c”
Cass. ord.za del 14.10.2021 n. 28080
A cura di
Avv. Francesco Billetta
Centro Studi Nazionale AP