“Mettersi insieme è un inizio, rimanere insieme è un progresso, lavorare insieme un successo.”

Henry Ford, imprenditore statunitense

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Via Giulio Aristide Sartorio 40,
00147 Roma

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News

Maggio 14, 2024

ASSEMBLEA DEL SUPERCONDOMINIO IL QUORUM COSTITUTIVO

All’assemblea del supercondominio partecipano tutti i condòmini, o i loro rappresentanti ai sensi dell’art. 67, comma 3, disp. att. c.c., e le maggioranze per la costituzione del collegio e per la validità delle deliberazioni, che sono immediatamente obbligatorie per gli stessi condòmini, si calcolano in relazione al numero degli aventi diritto e al valore dell’intero complesso di unità immobiliari, edifici o condomìni aventi quella o quelle parti comuni in discussione, avendo riguardo sotto il profilo dell’elemento personale al numero dei contitolari (che devono essere convocati personalmente o tramite il rappresentante designato) e sotto il profilo reale al valore proporzionale di ciascuna unità immobiliare (ove si tratti di assemblea dei proprietari) o al valore proporzionale di ciascun condominio (ove si tratti di assemblea dei rappresentanti, ex art. 67, comma 3, disp. att. c.c.).”

Cass. ord.za. n. 2406 del 25.01 2024

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