Un condomino impugnava la delibera di approvazione per lavori straordinari lamentando che i fossero stati deliberati per cifre esorbitanti e non corrispondenti ad un capitolato attendibile.
Il Tribunale rigettava la domanda sul punto, precisando che:
“Tali doglianze non rilevano ai fini dell’invocato annullamento della delibera. Come noto, “in tema di condominio, il sindacato dell’autorità giudiziaria sulle delibere assembleari non può estendersi alla valutazione del merito e al controllo della discrezionalità di cui dispone l’assemblea, quale organo sovrano della volontà dei condòmini, ma deve limitarsi ad un riscontro di legittimità che, oltre ad avere riguardo alle norme di legge o del regolamento condominiale, non è finalizzato a controllare l’opportunità o convenienza della soluzione adottata dall’impugnata delibera, ma solo a stabilire se la decisione collegiale sia o meno il risultato del legittimo esercizio del potere dell’assemblea”.
“
Trib. Torino sent. n. 1360 dell’1.03 2024