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Gennaio 15, 2024

APPALTO: RECESSO DEL COMMITTENTEE RESPONSABILITA’ SOLIDALEDELL’APPALTATORE E DEL DIRETTORE LAVORI

Il recesso unilaterale del committente non esclude la condanna dell’appaltatore al risarcimento del danno subito dal committente
stesso per l’inadempimento già verificatosi prima del recesso; in tale evenienza l’azione rivolta a ottenere il risarcimento del danno è sottoposta alle regole generali di cui all’art. 1453 c.c. e non ricade nella disciplina speciale della garanzia per i vizi, che esige necessariamente il totale compimento dell’opera. Qualora si accerti anche la responsabilità professionale del direttore dei lavori lo stesso è condannato in solido con l’appaltatore.

A cura di:
Avv. Marco Saraz
Direttore Centro Studi Nazionale AP

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