La semplice consegna del bene all’impresa esecutrice non fa venir meno automaticamente il dovere di custodia e di vigilanza gravante sul committente, sicché questi resta responsabile, alla stregua dell’art. 2051 c.c., dei danni cagionati ai terzi dall’esecuzione dell’opera salvo che provi il caso fortuito, che può coincidere non
automaticamente con l’inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti nei confronti del committente, bensì con una condotta dell’appaltatore imprevedibile e inevitabile
nonostante il costante e adeguato controllo da parte del proprietario/committente.