“Nei confronti dei terzi danneggiati dall’esecuzione di opere effettuate in forza di un contratto di appalto il committente è sempre gravato dalla responsabilità oggettiva di cui all’art. 2051 c.c., la quale non può venir meno per la consegna dell’immobile all’appaltatore ai fini
dell’esecuzione delle opere stesse con l’unica eccezione del caso fortuito.”.
CASS. n. 41709 DEL 28 DICEMBRE 2021
A cura di:
Avv. Marco Saraz
Direttore Centro Studi Nazionale AP