“La decisione si pone in contrasto con la disposizione civilistica che consente all’assemblea di provvedere alla nomina di una commissione ma vieta di affidarle compiti decisori. Il contenuto illegittimo dell’assemblea esaminata, che costituisce un primo motivo di annullabilità (non di nullità secondo la pronunzia della Cassazione del 2005 e secondo il principio di tassatività delle nullità), va riscontrato anche laddove l’assemblea ‘invita l’amministratore a riferirne ai condomini’; infatti, vale il principio per cui è la commissione ad essere tenuta
a riferire all’assemblea circa le attività di comparazione dei preventivi e dei costi delle lavorazioni, mentre non è consentito che la commissione prima prenda decisioni e poi riferisca ai condomini, avendo la commissione stessa unicamente funzioni consultive e di consiglio.
Trib. Roma n. 13395 del 5 agosto 2021
A cura di:
Avv. Marco Saraz
Direttore Centro Studi Nazionale AP